PRECISAZIONE GIURIDICO-OPERATIVA INTERNA ALLA DEMOCRAZIA CRISTIANA.
Un'associazione politica non riconosciuta, leggasi partito, gode di propria
autonomia politica e giuridica e risponde in primo luogo al proprio Statuto ed
ai Regolamenti attuativi dello stesso, nonché alle deliberazioni assunte
all'interno dagli organismi direttivi del partito al proprio livello di
competenza.
E' solo in via residuale - per quanto non specificamente disciplinato dai
meccanismi politico-tecnico-giuridici summenzionati
e che all'interno del partito assumono lo status di norma (cogente per gli
aderenti al partito stesso) - che intervengono le norme del codice civile, come
espressamente richiamato dallo Statuto stesso della Democrazia Cristiana.
E' pertanto fuor di ogni dubbio che le nome e
modalità di convivenza all'interno del partito non vengono disciplinate da
normative esterne al partito, ma vengono scelte e disciplinate dagli organismi
direttivi del partito secondo un legittimo ed ovvio principio di autonomia
operativa.
Non è pertanto un qualcuno di esterno al partito
che può stabilire la validità o meno del meccanismo prescelto per una
qualsivoglia comunicazione, nomina o convocazione.
Sarebbe ben bello che soggetti esterni al partito o
addirittura ad esso ostili possano intervenire ed interdire quello che ci è
opportunamente e democraticamente deciso all'interno degli organismi direttivi
dello stesso al livello di competenza (nazionale, regionale o locale).
Questo sarebbe contrario alle norme dello Statuto e
delle più elementari norme del diritto !
Resta peraltro obbligatorio, da parte dell'aderente
al partito, rispettare ed osservare le norme indicate (che -ripeto- hanno
valore cogente all'interno del partito nel quale si ritiene opportuno di militare),
pena eventuali provvedimenti disciplinari pur sempre comminabili dagli
organismi preposti o l'abbandono del partito politico al quale si è deciso
liberamente di aderire.
ANGELO SANDRI
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